ORDINANZA N. 4
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, in relazione all'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di Minin Franco, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Udine, con ordinanza del 14 maggio 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie ditali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona;
considerato che, ai fini della questione sollevata dal giudice a quo, nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art. 6 della legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 della legge 16 luglio 1982, n. 432;
che la questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 21 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 232 e 238 del 13 dicembre 1982, n. 58 dell'8 marzo 1983, n. 112 del 19 aprile 1983 e n. 211 del 30 giugno 1983 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Udine con ordinanza del 14 maggio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.