ORDINANZA N. 375
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, comma terzo, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1976 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Tomei Gino c/ Ministero dei trasporti, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 27 aprile 1977.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, nel processo e con l'ordinanza in epigrafe, la Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale (Pensioni civili) - sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 in relazione all'art. 3 Cost.,
che, secondo il Collegio rimettente, le disposizioni contenute nel terzo e quinto comma dell'impugnato art. 219 determinano, se poste a raffronto, grave disparità di trattamento fra due categorie d'impiegati, in quanto stabilirebbero condizioni di favore per gli agenti meno meritevoli, o addirittura immeritevoli, rispetto a coloro che hanno sempre fedelmente e diligentemente servito,
che una siffatta opinione é fondata sulla constatazione che mentre il terzo comma esige almeno venti anni di sevizio effettivo per ammettere a trattamento pensionistico l'impiegato che volontariamente si dimette, il quinto comma riconosce lo stesso diritto dopo dieci anni di servizio "in tutti gli altri casi": e quindi anche nei casi di revoca dall'impiego e di destituzione, a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale per delitti particolarmente gravi,
che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata anche sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Considerato che effettivamente questa Corte, richiamando anche analoghe disposizioni relative ad altre categorie d'impiegati, ha già deciso la stessa questione rilevando che "tale diversità di disciplina si fonda sull'interesse delle Amministrazioni, da una parte, ad allontanare dal servizio il più rapidamente possibile elementi a vario titolo inidonei e, dall'altra, ad utilizzare per un periodo medio ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni normali", per cui "la soluzione accolta dal legislatore, motivata dalla innegabile diversità delle situazioni messe a confronto, non é contraria a criteri di razionalità (sent. 10 ottobre 1979 n. 119),
che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale indirizzo, per cui la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (T.U. delle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., con ordinanza 7 maggio 1976 della Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale (Pensioni civili)
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1983.