Ordinanza n. 374 del 1983

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ORDINANZA N. 374

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1981 dal Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Betti Giorgio ed altro, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 25 novembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 i Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che con ordinanza del 3 luglio 1981 il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, c.p.p., nella parte in cui impone a chi deve prestare giuramento di stare "a capo scoperto"; per il dubbio che tale disposizione determini disparità di trattamento tra i cittadini appartenenti a religioni diverse, violando il principio di uguaglianza.

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non motiva sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito né espone i fatti oggetto del giudizio stesso.

Ritenuto, pertanto, che é stata elusa la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i termini e i motivi della eccezione;

che pertanto la questione é inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, cod. proc. pen., proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1983.