ORDINANZA N. 373
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e di indulto) promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1982 dal Tribunale di Siena, nel procedimento penale a carico di Bilenchi Folco, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che con ordinanza del 9 luglio 1982 il Tribunale di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen.), per il dubbio che ciò realizzi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri reati, anche dolosi, per i quali la legge prevede pene più gravi e che viceversa rientrano nell'ambito dell'amnistia.
Ritenuto che analoga questione é stata già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, che ha dichiarato inammissibile in riferimento all'art. 24 della Costituzione ed infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale di una disposizione, identica a quella impugnata, già contenuta nell'art. 2 lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, che escludeva da quel provvedimento di amnistia gli stessi reati esclusi dall'art. 2 d.P.R. n. 744 del 1981, oggetto del presente giudizio;
che anche la questione qui sollevata é ugualmente inammissibile in relazione all'art. 24 della Costituzione per assoluto difetto di motivazione della censura ed infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto lo stesso principio affermato dalla Corte nella sentenza citata trova piena applicazione anche nei riguardi della norma impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Siena n. 668/1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.