ORDINANZA N. 372
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1979 dal Giudice conciliatore di Molfetta nel procedimento civile vertente tra De Florio Susanna e Cirillo Giovanni, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 novembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che il giudice conciliatore di Molfetta, dopo aver pronunciato in data 17 febbraio 1979 ordinanza provvisoria di rilascio di immobile locato, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ha in pari data sollevato, in relazione agli artt. 3,4,23,24,35,57,70 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della menzionata legge n. 392 del 1978, che dispone la riduzione alla metà degli onorari difensivi per i giudizi avanti al conciliatore;
che, il giudice a quo espressamente afferma che con la emananda successiva sentenza da adottare all'esito del relativo procedimento avrebbe potuto "eventualmente" condannare l'intimato anche alle spese del giudizio e che avrebbe in tal caso dovuto operare la riduzione prevista dalla norma impugnata e ritenuta contrastante con i citati precetti costituzionali.
Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza, la questione é stata sollevata in relazione ad una norma che, riguardando la misura degli onorari da liquidarsi a carico del soccombente, poteva trovare applicazione solo dopo la pronuncia di condanna alle spese, e non nella mera eventualità di tale futura condanna;
che pertanto non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale in via incidentale di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 83.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 24, 35, 57, 70 Cost. con ordinanza del giudice conciliatore di Molfetta del 17 febbraio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.