Ordinanza n. 365 del 1983

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ORDINANZA N. 365

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modif. dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114 (IRPEF - oneri deducibili), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Velletri sul ricorso proposto da Placentino Nicola, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 2 febbraio 1983;

2) ordinanza emessa il 28 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rieti sul ricorso proposto da Mariannantoni Napoleoni Antonio, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Placentino Nicola ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1976, e dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), degli interessi su un mutuo contratto con l'Enpas mediante cessione del quinto dello stipendio per l'acquisto di una casa, la Commissione tributaria di primo grado di Velletri con ordinanza del 26 giugno 1981 (in G.U. n. 32 del 2 febbraio 1983, reg. ord. n. 539 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. c d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 come modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977 n. 114, che consentiva la deduzione degli interessi solo se pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca;

che alla Commissione la detta limitazione di deducibilità sembrava non coerente con la finalità di sottoporre a tassazione la effettiva capacità patrimoniale dei cittadini: essa perciò poteva porsi in contrasto col principio di eguaglianza fra contribuenti (art. 3 Cost.) e col principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.);

che il citato art. 5, con riferimento alle stesse norme costituzionali, veniva impugnato anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Rieti con ordinanza del 28 maggio 1982 (in G.U. n. 74 del 16 marzo 1983, reg. ord. n. 717 del 1982);

che la Commissione riteneva che l'estensione dell'efficacia della disposizione impugnata alle dichiarazioni presentate nell'anno 1977 e perciò relative ai redditi percepiti nel 1976, ossia la sua retroattività (disposta in realtà dall'art. 23 l. cit.), imponesse senza giustificazione ai contribuenti un carico tributario imprevisto, così ledendo i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause relative ad entrambe le questioni, chiedendo dichiararsi la non fondatezza della prima e la manifesta infondatezza della seconda, frattanto già decisa dalla Corte con sentenza n. 143 del 1982.

Considerato che le ordinanze di rimessione, per la connessione delle questioni, vanno riunite e decise con unico provvedimento;

che entrambe le questioni sono state già decise con sentenza 27 luglio 1982, n. 143, con cui questa Corte ha escluso ogni contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione della deducibilità degli interessi ai soli mutui ipotecari giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare la reale sussistenza del negozio ad effetti obbligatori da cui nascono gli interessi stessi, attraverso la sua realtà e la pubblicità della garanzia ipotecaria;

che la Corte ha altresì escluso che la retroattività della norma impugnata leda alcun principio costituzionale e in particolare il principio della capacità contributiva, il quale si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza che deve permanere nel momento dell'imposizione, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del contribuente.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Velletri e di Rieti con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, e già decise con sentenza 27 luglio 1982, n. 143.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.