Ordinanza n. 358 del 1983

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ORDINANZA N. 358

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1982 dal Pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra Basini Renato ed il Comune di Brescia, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Brescia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non assegnano al giudice amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria di livello superiore, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che il Pretore, adito con ricorso in materia di lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale di norme relative alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esplicitamente riconoscendo "che il rapporto d'impiego pubblico trova la naturale sede nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo";

che in tal modo, peraltro, appare evidente che un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale non potrebbe esplicare alcun effetto nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.