ORDINANZA N. 358
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1982 dal Pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra Basini Renato ed il Comune di Brescia, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Brescia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non assegnano al giudice amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria di livello superiore, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che il Pretore, adito con ricorso in materia di lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale di norme relative alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esplicitamente riconoscendo "che il rapporto d'impiego pubblico trova la naturale sede nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo";
che in tal modo, peraltro, appare evidente che un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale non potrebbe esplicare alcun effetto nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.