ORDINANZA N. 356
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1982 dal Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Rossi Angelo ed il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed altro, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 20 aprile 1983;
2) n. 6 ordinanze emesse il 15 novembre 1982 dal Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Mari Luigi ed altri e la Cassa per il Mezzogiorno, iscritte dal n. 300 al n. 305 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 31 agosto 1983.
Visto l'atto di costituzione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il 5 marzo 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e quarto comma, della legge 29 luglio 1980, n. 385, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 136, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, con sei ordinanze identicamente motivate, emesse il 15 novembre 1982, ha impugnato a sua volta la legge n. 385 del 1980, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione;
e che in tutti i giudizi predetti é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso della manifesta infondatezza, alla stregua della sentenza n. 223 del 1983.
Considerato che i giudizi medesimi vanno riuniti e decisi con unica ordinanza, avendo tutti per tema la legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980, come risulta dalle motivazioni delle stesse ordinanze del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli (che pure non distinguono, nei loro dispositivi, tra le varie parti della legge in esame);
e che, per altro, questa Corte ha già dichiarato illegittima l'intera disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 385, mediante la citata sentenza n. 223 del 1983.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (già dichiarato illegittimo con sentenza n. 223 del 1983), sollevata dai Tribunali regionali delle Acque Pubbliche presso le Corti d'appello di Firenze e di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1983.