ORDINANZA N. 354
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 e art. 4, n. 3, stessa legge (cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1982 dalla Corte costituzionale sul ricorso proposto da Rosasco Elisa, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 6 luglio 1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Prof. Leopoldo Elia.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale ha sollevato davanti a sé:
1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2,3,22 e 29 della Costituzione;
2) questione di legittimità costituzionale (nell'ipotesi di accoglimento della precedente) dell'art. 4, n. 3, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa, alle medesime condizioni stabilite nei riguardi del cittadino straniero, anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con il cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza é entrata in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni;
che, di conseguenza, si rende necessario da parte della Corte, in qualità di giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in considerazione delle norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1983.