ORDINANZA N. 352
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) e dell'art. 657 cod. proc. civ. (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione), giudizi promossi con le ordinanze emesse il 18 ottobre 1982 dal Pretore di Menaggio, il 7 dicembre 1982 dal Pretore di Maddaloni (due ordinanze), l'8 novembre 1982 dal Pretore di Bisceglie, il 15 dicembre 1982 dal Pretore di Maddaloni (due ordinanze), il 7 dicembre 1982 dal Pretore di Molfetta, il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Menaggio, il 7 gennaio 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, il 14 gennaio 1983 dal Pretore di Sestri Ponente. il 23 novembre 1982 dal Pretore di Crema, il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Napoli-Barra, il 20 dicembre, il 17 dicembre e il 30 novembre 1982 dal Pretore di Cirié, il 26 gennaio 1983 e il 2 febbraio 1983 (tre ordinanze) dal Pretore di Napoli-Barra, il 31 gennaio 1983 dal Pretore di Maddaloni, il 10 gennaio 1983 (due ordinanze) e il 2 febbraio 1983 dal Pretore di Napoli-Barra, l'11 e il 15 febbraio 1983 dal Pretore di Carrara, il 17 gennaio 1983 dal Pretore di Cagliari (quattordici ordinanze), il 20 gennaio 1983 dal Pretore di Carrara, il 15 febbraio 1983 dal Pretore di Iglesias, il 20 dicembre 1982 dal Pretore di Gallarate (quattro ordinanze), il 10 marzo 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, il 15 febbraio 1983 (quattro ordinanze), l'8 marzo e il 5 marzo 1983 dal Pretore di Carrara, il 18 febbraio 1983 dal Pretore di Torre del Greco e il 5 marzo 1983 dal Pretore di Carrara, rispettivamente iscritte al n. 841 del registro ordinanze 1982, ed ai nn. 3,4, 46, 62, 63,77, 80, 129, 138, 157, 159, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 186, 204, 205, 207, 238, 239, da 245 a 258, 279, 282, 296, 297, 298, 299, 306, da 322 a 327, 343 e 403 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 108, 163, 170, 177, 184, 191, 198, 212, 219, 225, 232, 239, 246, 253 e 260 del 1983.
Visti l'atto di costituzione di Vitale Aldo e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un processo civile tra Pianella Antonio e Nodari Radames, avente per oggetto licenza per finita locazione il Pretore di Menaggio, con ordinanza del 18 ottobre 1982 (reg. ord. n. 841/1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che il Pretore dubitava che la detta norma, in quanto permette al locatore di determinare la cessazione del rapporto locativo senza dover provare un suo interesse prevalente su quello del conduttore al mantenimento del rapporto stesso, ledesse il "diritto all'abitazione" di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della Costituzione:
- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché l'adempimento dei doveri di solidarietà;
- art. 3, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza dei cittadini; - artt. 30 e 31, che tutelano la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti;
- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica privata e la proprietà solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza, libertà e dignità umana;
che la stessa questione veniva sollevata con le seguenti ordinanze: Pret. Maddaloni, 7 dicembre 1982, in causa Cirma c. del Monaco, reg. ord. n. 3/1983; 7 dicembre 1982, De Sivo c. Della Peruta, reg. ord. n. 4/1983; 15 dicembre 1982, De Sivo c. Pascarella, r.o. n. 62/1983; 15 dicembre 1982, Raffone c. Di Lella, r.o. n. 63/1983; 31 gennaio 1983, Prisco c. Turco, r.o. n. 186/1983; Pret. Bisceglie, 8 novembre 1982, Gisondi c. Grillo, r.o. n. 46/1983; Pret. Molfetta, 7 dicembre 1982, Simone c. Brillante, r.o. n. 77/1983; Pret. Menaggio, 10 dicembre 1982, Ostinelli c. Massimi, r.o. n. 80/1983; Pret. Ruvo di Puglia, 7 gennaio 1983, De Bartolo c. Binetti, r.o. n. 129/1983; 10 marzo 1983, Bonadies c. Scarangela, r.o. n. 306/1983; Pret. Sestri Ponente, 14 gennaio 1983, Spoglianti c. Ionna, r.o. n. 138/1983; Pret. Crema, 23 novembre 1982, Piantelli c. Baronio, r.o. n. 157/1983; Pret. Napoli-Barra, 16 dicembre 1982, Liguori c. Coppola, r.o. n. 159/1983; 26 gennaio 1983, Vitale c. Mango, r.o. n. 176/1983; 2 febbraio 1983, Saliva c. Russo, r.o. n. 177/1983; 2 febbraio 1983, Leperino c. Barometro, r.o. n. 178/1983; 2 febbraio 1983, Medaglia c. D'Ambrosio, r.o. n. 179/1983; 10 gennaio 1983, Teti c. Formisano, r.o. n. 204/1983; 10 gennaio 1983, Borriello c. Damiano, r.o. n. 205/1983; 2 febbraio 1983, Amore c. Gata, r.o. n. 207/1983; Pret. Cirié, 20 dicembre 1982, De Michela c. Dente, r.o. n. 167/1983; 17 dicembre 1982, Aimone Secat c. Sartore, r.o. n. 168/1983; 30 novembre 1982, Fortuna c. Talliente, r.o. n. 169/1983; Pret. Carrara, 11 febbraio 1983, Carlotto c. Pellicciari, r.o. n. 238/1983; 15 febbraio 1983, Daini c. Petrini, r.o. n. 239/1983, 20 gennaio 1983, Cassiago c. Colomani, r.o. n. 279/1983; 15 febbraio 1983, Baldi c. Vatteroni, r.o. n. 322/1983; 15 febbraio 1983, Vianello c. Galli, r.o. n. 323/1983; 15 febbraio 1983, Vianello c. Pino, r.o. n. 324/1983; 15 febbraio 1983, Vianello c. Tenerini, r.o. n. 325/1983; 8 marzo 1983, Di Guardo c. Cecchini, r.o. n. 326/1983; 5 marzo 1983, Mariotti Bertoli c. Matteucci, r.o. n. 327/1983; Pret. Cagliari, 17 gennaio 1983, Cannas c. Calledda, r.o. n. 245/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Solina, r.o. n. 246/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Busonera, r.o. n. 247/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Speziga, r.o. n. 248/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Garau, r.o. n. 249/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Perra, r.o. n. 250/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Cuccu, r.o. n. 251/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Matta, r.o. n. 252/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Fulgheri, r.o. n. 253/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Ventura, r.o. n. 254/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Leone, r.o. n. 255/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Fadda, r.o. n. 256/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Garau, r.o. n. 257/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Giordano, r.o. n. 258/1983; Pret. Iglesias 15 febbraio 1983, s.p.a. Edilturist c. Candida De Matteo, r.o. n. 282/1983; Pret. Gallarate 20 dicembre 1982, Corbani c. Guazzoni r.o. n. 296/1983; 20 dicembre 1982, Garzonio c. Casanova, r.o. n. 297/1983; 20 dicembre 1982, Immobiliare Severina c. Lattuada, r.o. n. 298/1983; 20 dicembre 1982, Perboni c. Cini, r.o. n. 299/1983; Pret. Torre del Greco, 18 febbraio 1983, Aprea c. Buonocore, r.o. n. 343/1983, Pret. Carrara, 5 marzo 1983, Rocchi c. Lucetti, r.o. n. 403/1983;
che i Pretori di Maddaloni, di Bisceglie, di Sestri Ponente, di Barra, di Cagliari, di Torre del Greco impugnavano anche l'art. 58 l. cit., che disciplina la durata dei contratti di locazione in corso al momento di entrata in vigore della legge stessa, e già soggetti a proroga;
che il Pretore di Cagliari poneva l'art. 3l. cit., in relazione all'art. 1, impugnandone così il combinato disposto;
che l'art. 65 l. cit., il quale disciplina la durata dei contratti in corso e non soggetti a proroga, veniva impugnato dai Pretori di Maddaloni e di Carrara;
che, infine, il Pretore di Gallarate impugnava anche l'art. 657 cod. proc. civ., il quale permette al locatore di conseguire la disponibilità dell'immobile servendosi di un procedimento speciale, senza dover provare una giusta causa di scioglimento del contratto;
che i Pretori di Crema e di Napoli-Barra indicavano, quale norma costituzionale di riferimento, anche l'art. 32 Cost., concernente il diritto alla salute (s'intende: del conduttore), mentre il Pretore di Cagliari, Iglesias, Gallarate e Torre del Greco facevano riferimento altresì all'art. 47 Cost., da cui - a loro dire - risultava ulteriormente la tutela del "diritto all'abitazione";
che delle parti private si costituiva soltanto Vitale Aldo, nella causa relativa all'ordinanza del Pretore di Napoli - Barra n. 176/1983, chiedendo la dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause relative alle ordinanze n. 841/1982, 3, 4, 46, 62, 63, 157, 159 del 1983, sostenendo l'infondatezza di tutte le questioni, tranne che nell'ultima causa, in cui, richiamando la sentenza n. 252/1983 della Corte, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza.
Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la loro identità o connessione;
che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza 28 luglio 1983 n. 252 in cui si é rilevato che la previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58, 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non é configurabile come "presupposto";
che nella stessa sentenza si é ancora osservato come la detta previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31 Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto il limite della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprietà privata, é stato discrezionalmente apprezzato dal legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio costituzionale; con l'art. 47 Cost., che é inteso a favorire l'acquisto della proprietà dell'abitazione e non a tutelare il conduttore;
che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31 Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i quali, tutelando rispettivamente lo status dei figli e dei genitori e il diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme impugnate;
che sempre nella citata sentenza sono state dichiarate infondate le questioni relative all'art. 657 cod. proc. civ. poiché le relative censure non costituiscono che la ripetizione di quanto già dedotto sul piano del diritto sostanziale.
Visti gli artt. 26 l. ll marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 e 657 cod. proc. civ. sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 32, 41, 42, 47 Cost. dai Pretori di Cirié, Gallarate, Menaggio, Maddaloni, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia, Sestri Ponente, Crema, Napoli-Barra, Carrara, Cagliari, Iglesias e Torre del Greco con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con sentenza del 28 luglio 1983 n. 252.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1983.