ORDINANZA N. 346
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Riduzione degli onorari di avvocato e procuratore) promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 dal Giudice conciliatore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra D'Imporzano Bianca e Bertelà Giovanna iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata il giudice a quo ha sollevato in riferimento all'art. 3 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
Considerato che con l'ordinanza si lamenta sostanzialmente che la norma censurata, prevedendo la riduzione alla metà degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore nelle controversie locatizie attribuite dalla legge stessa alla competenza del giudice conciliatore ed inducendo così una ingiustificata disparità di trattamento ai danni dei detti professionisti impegnati in tali controversie, istituirebbe una discriminazione fra il regime delle controversie stesse e quello di altre che comunque rivestirebbero eguale rilievo sociale;
che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo nel senso dell'infondatezza;
che questa Corte con la sent. n. 36/80 e con l'ord. n. 116/ 80
ha già affrontato analoga questione dichiarandola non fondata in considerazione dei validi motivi della disciplina denunciata, collegati all'interesse pubblico alla difesa in giudizio nelle cause in esame.