ORDINANZA N. 345
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, commi primo e terzo, cod. civ. (Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato) promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Vangelisti Roberta iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 30, primo e terzo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 301, primo e terzo comma del codice civile, in quanto attribuisce all'adottante la titolarità esclusiva della potestà genitoriale sull'adottando anche se costui é figlio naturale del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in tal caso, conservi la potestà in concorrenza col coniuge adottante.
Considerato che, peraltro, l'impugnato art. 301 c.c. é stato espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e che la medesima legge, inoltre, nel dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari", ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7" (cioè la dichiarazione dello stato di adottabilità)... "b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che "se il minore é adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi";
che, pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché valuti la rilevanza della questione sollevata in relazione alle norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1983.