ORDINANZA N. 337
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 dal Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia nel ricorso proposto da Pino Francesco ed altro contro il Comitato regionale di controllo ed altri iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 1981.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 sul ricorso proposto da Pino Francesco ed altro contro il Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia nonché la Regione Lombardia e l'Ente Ospedaliero S. Anna di Como (ordinanza pervenuta alla Corte il 22 maggio 1981, comunicata il 23 e notificata il 25 febbraio 1981, iscritta al n. 420 R.O. 1981 e pubblicata nella G.U. n. 283 del 14 ottobre 1981), l'adito Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia ebbe a sollevare d'ufficio e a giudicare non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di legittimità dell'art. 7 d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (modificato dalla legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione) nella parte (e cioè nel comma secondo, divenuto, in sede di conversione, terzo) in cui dispone l'inderogabilità, mediante accordi locali (e quindi delibere ospedaliere), degli accordi nazionali collettivi,
che avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che la Corte, con sent. 161/1982, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (divenuto terzo con la l. 386/1974 di conversione) e che il giudice a quo, pur menzionando nel dispositivo l'intero art. 7, hanella motivazione sospettato di incostituzionalità il solo secondo (divenuto terzo in sede di conversione) comma dell'art. 7, già impugnato con l'ordinanza 132/1980 su cui la Corte ha reso motivata sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo d.l. 8 luglio 1974 n. 264 divenuto comma terzo per la l. 17 agosto 1974 n. 386 di conversione), sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 (n. 420 R.O. 1981) e già giudicata fondata con la sent. 161/1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1983.