ORDINANZA N. 331
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) promossi con ordinanza 28 dicembre 1979 e con due ordinanze 6 luglio 1981 emesse dal Tribunale di Ravenna nei procedimenti penali a carico di Fogli Daniele ed altri, di Battaglia Mauro e di Mordenti Amerigo, ordinanze rispettivamente iscritte al n. 114 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 649 e 650 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 1980 e n. 12 del 1982;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all'art. 624 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi.
Considerato che la Corte costituzionale , in relazione alle recenti modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto (tra le altre, ord. nn. 154,99,96/83) di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena anche nella specie e al limite di applicare sanzioni sostitutive renda opportuno il riesame della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l7 novembre 1983
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1983.