ORDINANZA N. 330
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043 (Competenze dovute ai testimoni, periti giurati e ufficiali giudiziari e indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte) come modif. con legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1981 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Santi Romano e Gallardo Gabriele ed altri, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio per risarcimento danni da incidente stradale, il giudice istruttore del Tribunale di Piacenza, dopo aver assunto una testimonianza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme relative al rimborso delle spese al testimone (artt. 2 e 3 R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836), sospendendo il giudizio di merito.
Considerato che, come rileva anche l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, un'eventuale pronunzia di questa Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo;
che, quindi, la questione é manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1983.