Sentenza n. 328 del 1983

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SENTENZA N. 328

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Livio PALADIN      

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

 Prof. Giovanni CONSO

 Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto sul ricorso presentato da Rigatti Enrico ed altro, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto la tassa proporzionale sia dovuta sul prezzo di aggiudicazione.

A sostegno dell'eccezione il Tribunale richiama la sentenza n. 156 del 1976 di questa Corte, con la quale é stata accolta analoga questione in relazione all'art. 50 della legge di registro, ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

La questione é fondata.

La norma denunziata (art. 42, d.P.R. n. 634/1972) riproduce in sostanza l'art. 50, secondo comma, della legge di registro che analogamente non disponeva che per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi dell'art. 570 e seguenti del codice di procedura civile, la tassa proporzionale fosse dovuta sul prezzo di aggiudicazione.

Anche in questo caso quindi va rilevato, come già fatto con sentenza n. 156/1976, che per le vendite coatte senza incanto, disciplinate dagli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, non sono contestabili l'autenticità del prezzo pagato e la sua presumibile corrispondenza al prezzo di mercato: ciò avviene grazie a un procedimento di determinazione del valore venale che, per essere posto sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, e subordinato a rigorose forme di pubblicità, presenta ampie garanzie di oggettività e di automatismo per la realizzazione del massimo ricavo possibile.

É evidente quindi che per i beni soggetti ad esecuzione forzata venduti senza incanto sussistono le stesse ragioni perché si applichi la normativa contenuta nell'art. 42 del d.P.R. n. 634/1972: ne deriva che la discriminazione attuata dalla norma impugnata nell'ambito dell'espropriazione forzata, tra vendite realizzate con il sistema all'incanto e vendite senza incanto, é priva di ogni fondamento razionale e deve essere considerata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 42 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile, la base imponibile é costituita dal prezzo di aggiudicazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Arnaldo MACCARONE -1 Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

         Depositata in cancelleria il 28 novembre 1983.