ORDINANZA N. 317
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma primo, parte prima, in relazione all'art. 21, cpv. della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Mestre nel procedimento penale a carico di Pedrazzi Giorgio, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Mestre, con ordinanza emessa il 7 novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, in relazione all'art. 21 cpv. della legge 10 maggio 1976, n. 319, "nei limiti in cui esso non é applicabile ai titolari di scarichi in corpi idrici compresi nella fascia di salvaguardia della laguna di Venezia": adducendo che il mancato coordinamento fra la legge in questione e la legge n. 171 del 1973, quanto alle rispettive norme penali, avrebbe determinato "una ingiustificata situazione di privilegio" per i titolari degli scarichi predetti, in violazione del principio costituzionale di eguaglianza;
e che nel presente giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte concluda nel senso della non fondatezza, sulla base di un'interpretazione adeguatrice delle norme impugnate.
Considerato che l'annullamento ipotizzato dal giudice a quo - corretta o meno che sia l'interpretazione dalla quale muove l'ordinanza in esame - si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale, manipolando le norme sanzionatrici dettate dalla legge n. 319 del 1976; e che tale richiesta risulta manifestamente inammissibile, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (in relazione all'art. 21, secondo comma, della legge stessa), sollevata dal Pretore di Mestre, in riferimento al primo comma dell'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1983.