ORDINANZA N. 296
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1980 dal Pretore di Desio nei procedimenti penali riuniti a carico di Saita Cesare, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Desio ha nel corso di un provvedimento a carico di imputati dei reati previsti negli artt. 162, 168 e 189 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e 81 e 452 c.p. sollevato, per presunta violazione degli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 T.U. leggi sanitarie (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265);
che la disposizione censurata offenderebbe gli invocati disposti del testo fondamentale per non aver sancito l'obbligo della previa registrazione presso il Ministero della Sanità - previsto con esclusivo riguardo alle specialità medicinali - anche per il commercio dei preparati galenici;
che la distinzione fra l'una e l'altra categoria dei prodotti, così operata dal legislatore, si assume priva di giustificazione, potendo infatti - asserisce il giudice a quo - qualsiasi medicinale essere indifferentemente preparato nella forma della specialità o in forma galenica, salvo gli specifici divieti configurati dal vigente ordinamento, nessuno dei quali verrebbe in rilievo nella specie;
ritenuto che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
che l'Avvocatura, prima ancora di dedurre l'infondatezza della prospettata questione, ne eccepisce l'inammissibilità, affermando che alla Corte é richiesta una sentenza additiva di accoglimento, la quale consenta di applicare all'imputato nel giudizio a quo la sanzione penale prevista dall'art. 168 del citato T.U. delle leggi sanitarie (nei confronti dei produttori e commercianti di specialità, che mettono in commercio specialità non registrate): laddove un simile risultato sarebbe precluso dal principio di irretroattività e di stretta legalità delle norme incriminatrici, sancito nell'art. 25 Cost.;
considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato merita accoglimento: un'eventuale pronuncia di fondatezza della questione implicherebbe, infatti, la produzione di una nuova fattispecie penale, esclusivamente riservata al legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 settembre 1983.