ORDINANZA N. 292
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 dal tribunale per i minorenni di Napoli, nel procedimento penale a carico di Suarino Natale, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1980.
Udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 il tribunale per i minorenni di Napoli ha deferito a questa Corte, su istanza del Pubblico Ministero, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, "nella parte in cui esclude, nei procedimenti in cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto, la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori".
Considerato che nell'ordinanza di rimessione mancano adeguati elementi per la ricostruzione della concreta fattispecie, con la conseguente impossibilità di valutare gli effettivi termini di operatività della norma impugnata;
che da ciò deriva una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, della dedotta questione;
che a tale carenza non può sopperire il rinvio fatto alle argomentazioni svolte dal P.M. nelle sue note scritte, restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza;
che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanza n. 140 del 1983), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 24 giugno 1980 (RO. n. 655 del 1980) dal tribunale per i minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 5 ottobre 1983.