ORDINANZA N. 291
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degl'istituti d'istruzione media, classica, magistrale e tecnica), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Schizzi Angela contro il Provveditore agli Studi di Milano ed altri, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983, il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degl'istituti di istruzione media, classica, magistrale e tecnica), nella parte in cui stabilisce in duecento giorni la durata massima dei periodi di assenza per malattia consentiti complessivamente in un triennio ai professori incaricati;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da altri giudici con riferimento al medesimo parametro dell'art. 3 della Costituzione, é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 212 del 1983, e che nel presente giudizio non risultano addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che ne va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (R.O. n. 257 del 1982), dell'art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degl'istituti di istruzione media, classica, magistrale e tecnica): questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 settembre 1983.