ORDINANZA N. 287
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51 del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1980 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Cuomo Annamaria e l'Istituto Addestramento Lavoratori iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Avellino, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (sull'approvazione dell'"elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, é consentita per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro"): assumendo che il n. 51 di tale elenco violerebbe gli artt. 3 e 33 Cost.;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione stessa venga dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che dev'essere accolta l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato, dal momento che l'impugnato decreto presidenziale é privo della forza e del valore propri delle leggi, non essendo stato emanato in conseguenza di alcuna delega legislativa: come risulta univocamente - fra l'altro - sia dal citato art. 1, sesto comma, della legge n. 230 del 1962 (che prevede la determinazione e la successiva modificazione dell'elenco delle attività a carattere stagionale, senza sottoporre ad alcun termine finale l'esercizio del potere così attribuito all'esecutivo), sia dallo stesso provvedimento in esame (che é stato adottato dal Consiglio dei ministri dopo avere "udito il parere del Consiglio di Stato").
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost., sollevata dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 settembre 1983.