ORDINANZA N. 282
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 maggio 1977, n. 305 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1979 dalla Corte d'assise d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Barletta Cosimo iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;
visti l'atto di costituzione di Barletta Cosimo e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che nel corso del procedimento penale a carico di Barletta Cosimo - imputato del delitto di omicidio volontario, commesso in Germania, condannato dal Tribunale di Hagen alla pena di tre anni e mesi sei di reclusione e sottoposto in Italia a nuovo procedimento penale a norma dell'art. 11 cod. pen., su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia - la Corte di assise di appello di Milano, con ordinanza 3 dicembre 1979, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3, 80, 87, comma ottavo, della Costituzione - la questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la legittimità costituzionale della legge 16 maggio 1977, n. 305 (ratifica della Convenzione europea sulla validità internazionale degli atti repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970) in quanto la mancata fissazione, nella stessa legge, di un termine per la ratifica (non ancora effettuata dallo Stato italiano) non consente di applicare l'art. 53 della Convenzione, che sancisce l'efficacia delle sentenze penali straniere in tutti gli Stati contraenti e, quindi, nel caso di specie preclude la rinnovazione del giudizio in Italia prevista dall'articolo 11 cod. pen.;
rilevato che la legge impugnata, composta da due articoli, autorizza con l'art. 1 il Presidente della Repubblica a ratificare la suddetta Convenzione e con l'art. 2 prescrive che piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 58 della Convenzione medesima, il quale dispone l'entrata in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica e di accettazione e, per lo Stato firmatario che depositi la ratifica o l'accettazione in un secondo tempo, tre mesi dopo tale deposito;
ritenuto che lo stato italiano finora non ha depositato lo strumento di ratifica e, quindi, nei suoi confronti la Convenzione non é entrata in vigore, dal che deriva l'attuale inoperatività della legge impugnata - concernente la ratifica e contenente l'ordine di esecuzione della Convenzione, necessariamente condizionato all'entrata in vigore della convenzione medesima - e la conseguente inidoneità della stessa legge n. 305 del 1977 a costituire oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;
ritenuto, peraltro, che neppure l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della menzionata legge, per mancata fissazione del termine per la ratifica, potrebbe rendere vincolante per lo Stato italiano la Convenzione internazionale - con le conseguenti operatività della suddetta legge e applicabilità del menzionato art. 53 della Convenzione da parte del giudice a quo - perché tali effetti derivano esclusivamente dal deposito dello strumento di ratifica;
ritenuto, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale é manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 16 maggio 1977, n. 305 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970) proposta dalla Corte di assise di appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 80, 87, comma ottavo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 settembre 1983.