Ordinanza n. 268 del 1983

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ORDINANZA N. 268

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promossi con sette ordinanze emesse il 14 luglio 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, iscritte ai nn. da 849 a 855 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 94 e 121 del 1982; visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sette ordinanze, di identico contenuto, emesse il 14 luglio 1981, ha denunciato l'illegittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in riferimento all'art. 3 C9. 08 Cost., sostanzialmente riproducendo le motivazioni adottate in tre precedenti ordinanze di rimessione emesse l'11 luglio 1978 e il 15 aprile 1980, ed all'art. 97 Cost., non potendo del tutto escludersi, secondo il giudice a quo, che dalla natura non perentoria del termine per decidere sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza possa derivare un conflitto con l'esigenza di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;

ritenuto che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe, concernendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

considerato che, analogamente a quanto disposto con ordinanza n. 267 del 1983 depositata in data odierna, occorre prendere visione del testo integrale della circolare del Ministro della difesa n. 500081/3 del 19 settembre 1979, dei dati numerici relativi a tale circolare (in particolare, quante persone ne abbiano usufruito, in tutto o in parte), e di eventuali altre circolari o determinazioni ministeriali riguardanti la materia.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 12, 13 e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni decisione sulle questioni di merito che restano salve e impregiudicate;

dispone che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il Ministro della difesa provveda a far pervenire alla cancelleria di questa Corte i dati e i documenti di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 20 settembre 1983.