ORDINANZA N. 260
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. l, comma secondo, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1980 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra l'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" e Sacco Carmelina, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 1980; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il tribunale di Avellino, con la ordinanza in epigrafe, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), in riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione;
rilevato che il citato d.P.R. n. 1525 del 1963 é atto privo di forza di legge e, quindi, non é assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale perché é stato emanato in base all'ultimo comma dell'art. 1, menzionata legge n. 230 del 1962, che non ha conferito al Governo delega ad emanare decreto avente valore di legge, ma ha rimesso al solo Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale la determinazione dell'elenco delle attività a carattere stagionale, già genericamente indicate nel comma secondo, lettera a) dell'art. 1 stessa legge n. 230 del 1962;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata dal tribunale di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.