ORDINANZA N. 255
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal Pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Perello Giovanni iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che - nel corso del procedimento penale a carico di Perello Giovanni, imputato del reato di cui all'articolo 22 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) per avere effettuato scarichi di acque contenenti rame in quantità superiore a quella specificata nel provvedimento di autorizzazione 26 settembre 1978 del Presidente della Giunta provinciale di Torino - il Pretore di Rivarolo Canavese, con ordinanza 20 giugno 1979, ha proposto, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 22 in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione;
rilevato che, secondo il giudice a quo, il suddetto art. 22 legge n. 319 del 1976 sarebbe in contrasto con i menzionati artt. 3 e 32 della Costituzione in quanto sottoporrebbe a trattamento diverso due condotte identiche perché prevede la sanzione dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire 10 milioni per chi effettua scarichi di acque senza osservare i limiti di accettabilità prescritti con il provvedimento di autorizzazione, mentre non sarebbe perseguibile colui il quale effettua scarichi di acque senza osservare le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nella domanda di autorizzazione, da intendersi concessa, a norma dell'art. 15, comma secondo, menzionata legge n. 319 del 1976, se non é rifiutata entro i sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa;
ritenuto che la questione di legittimità costituzionale é priva di rilevanza ai fini della definizione del procedimento penale pendente davanti al Pretore di Rivarolo Canavese poiché in esso deve giudicarsi solo sul fatto, sopra specificato, ascritto al Perello e, quindi, non può esplicare alcuna influenza la circostanza che condotte equiparabili a quella oggetto del giudizio ma estranee al giudizio stesso sarebbero esenti da pena.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal Pretore di Rivarolo Canavese, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.