Ordinanza n. 253 del 1983

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ORDINANZA N. 253

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma primo, 27, comma terzo, 29 del disegno di legge n. 713 approvato il 23 ottobre 1980 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale) promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione siciliana, notificato il 31 ottobre 1980, depositato in cancelleria il 10 novembre 1980 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1980 e del quale é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 51 del 1980. Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 31 ottobre 1980, ha impugnato - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - gli artt. 21, comma primo, 27, comma terzo, 29 del disegno di legge recante "Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 23 ottobre 1980;

Rilevato che il Commissario dello Stato, con atto 26 novembre 1980, ha rinunciato al ricorso limitatamente alla parte concernente l'impugnato art. 29 del disegno di legge, divenuto legge 20 dicembre 1980, n. 145; e, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato all'intero ricorso perché con legge regionale 29 dicembre 1980, n. 146, é stato soppresso l'impugnato art. 21 e sono state sostituite le altre norme impugnate;

Rilevato che le due rinunce sono state accettate dal Presidente della Regione Sicilia;

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -  Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.