ORDINANZA N. 243
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno di legge approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana (Integrazioni e modifiche alla legge 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per la erogazione dell'assistenza ospedaliera) promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 giugno 1977, depositato in cancelleria il 24 giugno 1977 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1977 e del quale é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 1977 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 1977. Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il ricorrente e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 17 giugno 1977, ha impugnato - per contrasto con gli artt. 81, comma quarto della Costituzione e 17, lett. c), dello Statuto speciale della Regione Sicilia - l'art. 3 del disegno di legge n. 38 concernente "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione della assistenza ospedaliera", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 9 giugno 1977;
Rilevato che il ricorso concerne l'art. 3 del suddetto disegno di legge n. 38, divenuto legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, limitatamente alla parte in cui dispone il finanziamento, a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, della spesa, prevista dall'art. 13 quinquies, comma secondo, legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, per il viaggio di andata e di ritorno degli ammalati in stato di indigenza, autorizzati al ricovero in istituti di cura all'estero o in istituti di cura non convenzionati ed altamente specializzati nel territorio nazionale;
Ritenuto che il citato comma secondo dell'art. 14 quinquies legge regionale n. 27 del 1975 é stato soppresso dall'art. 6 legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 "Provvidenze integrative in materia sanitaria"; che, conseguentemente, il Commissario dello stato, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia é stata contestualmente accettata dal Presidente della Regione Sicilia;
Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.