Ordinanza n. 235 del 1983

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ORDINANZA N. 235

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promossi con tre ordinanze emesse dal Tribunale di Gorizia il 30 settembre 1981, iscritte ai nn. 755, 756 e 757 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 1982 e n. 18 del 1983. Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di procedimenti civili vertenti tra 1'INAIL, locatore, e Garella Giorgio, Fornasieri Sergio e Dazio Fiorentina, conduttori, ed aventi ad oggetto la determinazione del canone di locazione ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Gorizia, con tre ordinanze del 30 settembre 1981 (in G. U. n. 75 del 17 marzo 1982 e n. 18 del 19 gennaio 1983; reg. ord. nn. 755, 756 e 757 del 1981), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della stessa legge che, ai fini del calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione con riferimento alla categoria catastale degli edifici;

che il Pretore riteneva che la norma potesse ledere il diritto del conduttore di difendersi in giudizio, (in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.) perché questi, secondo lo stesso giudice a quo, non aveva alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro l'accertamento catastale;

che l'INAIL si costituiva in tutte le tre cause e successivamente presentava memoria illustrativa, deducendo l'infondatezza della questione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva formulando la stessa richiesta.

Considerato che le cause relative alle tre ordinanze suddette, per l'identità del loro contenuto, vanno riunite e decise con unico provvedimento;

che le questioni sollevate sono già state decise con sentenza 7 aprile 1983, n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale, da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E).

Visti gli artt. 23 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata dal Pretore di Gorizia con le ordinanze indicate nel relativo registro ai nn. 755, 756 e 757 del 1981, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO  -  Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.