Ordinanza n. 233 del 1983

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ORDINANZA N. 233

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. (Incidenti di esecuzione - impugnabilità della decisione) e dell'art. 501 bis cod. pen. (Manovre speculative su merci) promossi con quattro ordinanze emesse 1'8 marzo 1980 dal Pretore di Roma, iscritte ai nn. 290, 291, 292 e 293 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1980. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Roma ha con quattro ordinanze di identico contenuto sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. e dell'art. 501 bis c.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 42 Cost.; che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, detti incidenti sono stati promossi nel corso di un procedimento penale istruito dal giudice a quo nei confronti di tale Pantanella Francesco, imputato del delitto previsto dall'art. 501 bis c.p. (Manovre speculative su prodotti di prima necessità), per aver egli applicato a numerosi suoi inquilini un canone locatizio superiore a quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392; che il Pretore sequestrava gli appartamenti e i documenti relativi ai contratti di locazione, nominando custode giudiziario un ufficiale dei vigili urbani; che, raccolta la spontanea testimonianza del segretario provinciale del SUNIA, il quale aveva denunciato l'esistenza di molti altri appartamenti rimasti vuoti ed inutilizzati, il Pretore disponeva anche il sequestro di questi appartamenti, e nominava custode il Sindaco di Roma, con l'incarico di darli in locazione; che l'incidente di esecuzione, nel frattempo sollevato da uno degli imputati, veniva risolto dalla Corte di Cassazione con sentenza 18-28 maggio 1979, la quale annullava il decreto di sequestro degli appartamenti ed estendeva d'ufficio la decisione nei confronti degli altri coimputati, annullando i sequestri relativi ai rispettivi appartamenti; che la Corte di Cassazione non ravvisava nei fatti alla base di quel giudizio gli estremi né del delitto contestato, né di qualsiasi altro reato; che in esecuzione di tale pronunzia tutti gli appartamenti venivano restituiti ai rispettivi proprietari liberi da persone e da cose;

ritenuto poi che:

1) il Pretore di Roma censura l'art. 631 c.p.p. traendo spunto dal fatto che, nel giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione ex art. 631 c.d.p. in relazione al sopra ricordato decreto di seguestro, tale Corte ha ritenuto la propria competenza a rilevare eventuali difformità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, sia pur nei limiti di un sommario esame del caso ad essa sottoposto: il Pretore deduce infatti che la disposizione attributiva di una simile competenza implica una "sottrazione al giudice naturale precostituito per legge", e la conseguente violazione dell 'art. 25 Cost.;

2) l'art. 501 bis del c.p. é denunziato in quanto le manovre speculative che esso incrimina si riferiscono, a giudizio della Corte di Cassazione, ai beni mobili e non anche ai beni immobili, rimanendo con ciò escluso che la casa di abitazione possa essere definita come un prodotto di prima necessità, sebbene una perizia disposta dal giudice a quo, prima che intervenisse l'anzidetto provvedimento della Corte di Cassazione sull'incidente di esecuzione, offra argomenti per l'opposta conclusione (il mercato delle locazioni é praticamente scomparso; nelle locazioni é concentrata la tendenza dei proprietari a riacquistare la disponibilità dell'immobile locato; é in atto una strategia della proprietà edilizia e del settore produttivo, intesa a contrastare il regime locativo fissato dalla legge e a riassorbire nel mercato la massiccia quantità di abitazioni rimasta invenduta). Posto così che le manovre speculative in discorso non sono incriminate, mentre lo sono analoghe speculazioni su altri beni, il Pretore delinea la lesione sia del principio di eguaglianza, sia dei limiti posti rispettivamente dagli artt. 41 e 42 Cost. al diritto di proprietà e alla iniziativa economica privata;

ritenuto infine che nel presente giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale deduce, prima ancora che l'infondatezza, l'inammissibilità dell'una e dell'altra questione, per le seguenti considerazioni:

a) la questione concernente l'art. 631 c.p.p. sarebbe irrilevante perché, come si legge nella stessa ordinanza di rimessione, il giudizio é stato definito con sentenza non soggetta ad alcuna impugnazione, né ad alcun sindacato da parte del giudice a quo; la norma denunziata si limita, d'altra parte, a prevedere l'impugnabilità, con ricorso per Cassazione, dell'ordinanza che decide sull'incidente di esecuzione: il giudice precostituito per legge é dunque, nella specie, proprio la Corte di Cassazione; la questione, prospettata in relazione alla presunta lesione dell'art. 25, concerne invece i limiti del ricorso entro i quali deve svolgersi l'indagine a detta Corte rimessa (limiti che, nel silenzio della disposizione in esame, sarebbero quelli previsti in via generale nell'art. 524 c.p.p.): e comunque si tratta di un problema che esula dalla cognizione del giudice costituzionale;

b) irrilevante, del pari, sarebbe la questione che ha per oggetto l'art. 501 bis c.p., dal momento che si chiede alla Corte di pronunziare una sentenza la quale avrebbe effetti pregiudizievoli per il reo nel caso di specie, o, addirittura, estenderebbe la censurata previsione incriminatrice "fino a farle ricomprendere la condotta dell'imputato", che il Pretore deve giudicare, laddove tale risultato si assume precluso dai precetti dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione e degli artt. 1 e 2 c.p.;

considerato che l'una e l'altra questione sono ad avviso di questa Corte inammissibili, e precisamente che:

a) la questione concernente l'art. 631 c.p.p. é irrilevante, in quanto essa ha per oggetto una disposizione di legge diversa da quella che il Pretore di Roma assume come regolatrice della specie e che, del resto, egli stesso ha autonomamente denunziato nel promuovere l'altro incidente di costituzionalità: mentre non compete a questa Corte di indagare se e come la pronunzia resa ex art. 631 c.p.p. dalla Corte di Cassazione possa incidere sui provvedimenti riservati al Pretore di Roma nel giudizio a quo;

b) irrilevante é anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 501 bis c.p. Se la disposizione censurata é intesa nel senso che le manovre speculative su merci, ivi tipizzate nel primo e nel secondo comma, non includono il comportamento del giudicabile nella specie - e tale é il presupposto da cui muove il Pretore di Roma, per denunziare la violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. - una eventuale pronuncia di accoglimento della questione avrebbe come conseguenza quella di dar vita ad una norma incriminatrice: laddove la previsione di nuove fattispecie penali, come eccepisce l'Avvocatura, é riservata al legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. e dell'art. 501 bis c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 42 Cost. dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO  -  Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.