ORDINANZA N. 220
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n.62, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1981 dal Pretore di Alatri nel procedimento penale a carico di Moauro Maurizio ed altro iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, codice della strada, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Considerato che il pretore lamenta che l'incauto affidamento di veicolo é punito con pene edittali identiche, tanto nel caso in cui l'incauto affidamento sia stato operato a favore di soggetto sprovvisto di patente, quanto nel caso in cui l'incauto affidamento sia stato operato a favore di soggetto munito di patente non idonea;
che la Corte costituzionale con sent. n. 161/1976 ha dichiarato infondata e con sentenza n. 91/1979 manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 79 del T.U. sulla circolazione stradale (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella parte in cui sottopone allo stesso regime sanzionatorio l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente, sia che questa abbia già superato, sia che non abbia superato gli esami di idoneità alla guida;
che la sollevata questione é del tutto analoga a quella già decisa e non sussistono motivi per discostarsi dagli affermati principi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI – Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 luglio 1983.