ORDINANZA N. 217
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma primo, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (rectius: d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) (Radiotelediffusione: vincoli e controlli da parte dell'autorità amministrativa) e degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1979 dal Pretore di Trasacco nel procedimento civile vertente tra le Soc.p.a. Telemarsica e CIRCOSTEL iscritta al n. 65 del registro ordinanze n. 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1981;
visti l'atto di costituzione della Soc.p.a. Telemarsica e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 183, primo comma, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (rectius, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella parte in cui attribuiscono all'autorità amministrativa il potere di assoggettare a vincoli e controlli l'attività di radio-telediffusione;
b) degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevedono una disciplina atta a colmare i vuoti legislativi creati dalle sentenze della Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 70 della Costituzione.
Considerato, anche a tacere del fatto che il pretore ha revocato il decreto precedentemente emesso in sede di procedimento cautelare e d'urgenza, che l'ordinanza di rimessione non dà motivazione adeguata della rilevanza della questione sollevata, non contenendo alcuna esposizione della fattispecie sottoposta a giudizio e comunque omettendo di esaminare gli effetti che le richieste dichiaratorie di illegittimità costituzionale avrebbero in ordine alla decisione da prendere;
che in tal modo peraltro non si é ottemperato al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano riferiti i termini e i motivi della eccezione;
che dunque tale questione é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 183, primo comma, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (rectius, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);
b) degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevate con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI – Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 luglio 1983.