Ordinanza n. 199 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 199

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. d, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 della Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto dal Comune di Trieste ed altro contro Paron Giovanni iscritta al n. 940 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 4 luglio 1977 la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 lett. d) r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, secondo cui é obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali degli agenti delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi quelli delle aziende stesse che esercitano pubblici servizi di trasporto, lamentando in sostanza che i soggetti esclusi dall'iscrizione si vedrebbero perciò stesso esclusi, in violazione dell'art. 3 Cost., anche dal beneficio della ricongiunzione non onerosa ai fini pensionistici dei servizi precedentemente prestati con iscrizione all'INPS, introdotto per i dipendenti degli enti locali dall'art. 13 d.l.C.p.S. 3 settembre 1946 n. 143, ed esteso espressamente, dall'art. 19 della legge 24 maggio 1952 n. 610, ai dipendenti delle aziende municipalizzate, purché iscritti alle rispettive casse di previdenza.

Considerato che, con la legge 7 febbraio 1979 n. 29 é stata dettata una nuova e organica disciplina generale della materia secondo cui é sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta; "presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda";

che la detta disciplina interviene a modificare sostanzialmente quella precedente, ed é successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio;

che il giudice "a quo", cui spetta il giudizio circa la sussistenza del nesso di pregiudizialità fra la soluzione della questione sollevata e la decisione del giudizio principale, deve essere posto in condizioni di rivalutare la situazione alla luce delle norme sopravvenute;

che a tal fine vanno restituiti gli atti al giudice "a quo" per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce delle menzionate norme.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla terza Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 giugno 1983.