Ordinanza n. 187 del 1983

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ORDINANZA N. 187

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. (Astensione e ricusazione del giudice) promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lepori Agostino ed altri e la S.p.a. Montepolimeri ed altra iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1982;

visti l'atto di costituzione di Lepori Agostino ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c., nella parte in cui consentono l'astensione e la ricusione di un giudice che abbia un interesse meramente politico alla controversia, in riferimento agli artt. 21 e 101 Cost..

Considerato che il giudice a quo non fa propria l'interpretazione delle norme denunziate né sostiene che tale sia il diritto vivente, ma assume che essa é quella accolta dal Presidente del Tribunale di Milano;

che la questione appare quindi sollevata per ostruzionismo e si configura come eventuale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 22 giugno 1983.