ORDINANZA N. 184
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo ed ultimo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1982 dal Pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Minini Costanzo iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Legnano con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 15 penultimo comma e 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui, in caso di revoca dell'autorizzazione agli scarichi, configurano necessariamente come reato la prosecuzione dell'attività industriale, in riferimento all'art. 41 Cost.;
b) dell'art. 21, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede la facoltà di emettere mandato di cattura, per i recidivi, per un reato contravvenzionale punibile con l'arresto o con l'ammenda.
Considerato che non può ritenersi in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni rilevanti costituzionalmente, quale la protezione dell'ambiente;
che, quanto alla censurata facoltà di emettere mandato di cattura, nessun cenno é fatto dal giudice a quo, circa l'applicabilità in concreto della norma denunciata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 41 della Costituzione;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
questioni sollevate dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1983.