ORDINANZA N. 183
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari) promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1979 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento civile vertente tra Falchini Piero e la Cassa di Risparmio di Firenze iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1979;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il Pretore di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del 28 maggio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui non prevede anche per gli assegni bancari, erroneamente o illegittimamente protestati, la procedura di cancellazione dal bollettino ufficiale dei protesti, come previsto per le cambiali ed i vaglia cambiari;
che nel giudizio de quo il Pretore, aveva già emesso il 7 aprile 1979 provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ordinando la non pubblicazione del protesto di un assegno bancario di lire 15.000.000.
Considerato che la questione é manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del giudice a quo a sollevarla, in quanto una volta che il Pretore abbia provveduto d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e sia, come nella specie, incompetente a proseguire nella trattazione della - causa di merito, la questione sollevata non esercita più alcuna influenza sulla decisione del giudizio de quo, che si é già esaurito con l'accoglimento del provvedimento d'urgenza (cfr. sent. n. 186/1976 di questa Corte);
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo della legge 12 giugno 1973, n. 349 (modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni), sollevata dal Pretore di Borgo San Lorenzo con ordinanza 28 maggio 1979, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1983.