Ordinanza n. 182 del 1983

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ORDINANZA N. 182

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali) e 24 dicembre 1975, n 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Peruzzo Franco contro l'Amministrazione provinciale di Vicenza iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Nel procedimento di opposizione all'ingiunzione 13 gennaio 1978 del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Vicenza, promossa per l'annullamento, ma preliminarmente per la sospensione dell'esecuzione, con ricorso 2 marzo 1978 da Peruzzo Franco, il Pretore di Bassano del Grappa sollevava, coll'ordinanza citata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale.

Il Peruzzo era stato condannato a sanzione pecuniaria amministrativa perché una femmina di capriolo uccisa era stata rinvenuta dai guardiacaccia nel portabagagli della di lui autovettura. Era però risultato che ad uccidere la capriola, in località Val Maron del Comune di Enego (VI), era stato tale Molinari Gianluigi che aveva usato un fucile a munizione spezzata (mezzo vietato).

Rileva il Pretore che le leggi 3 maggio 1967 n. 317 e 24 dicembre 1975 n. 706 hanno trasformato illeciti penali, punibili colla pena dell'ammenda, in illeciti di carattere amministrativo, ma non hanno previsto alcuna norma che regoli il concorso di persone nell'illecito amministrativo. Si domanda il Pretore se ciononostante si debbano ritenere estesi all'ambito del giudizio amministrativo i principi del concorso disciplinati dall'art. 110 cod. pen., ed opina che la risposta debba essere affermativa, argomentando ex art. 5 della L. 706/75. Ma, a quel punto, sembra al Pretore che una siffatta conclusione confligga cogli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione. Per verità, l'ordinanza non spiega quali siano esattamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, in quanto non é dato di capire perché mai le leggi di depenalizzazione, pur non prevedendolo, presupporrebbero tuttavia necessariamente il concetto penalistico del concorso.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto si tratta di questione interpretativa di spettanza del giudice di merito, e non di legittimità costituzionale; e comunque infondata perché la mancata espressa previsione del concorso di persone nell'infrazione amministrativa non viola alcun principio costituzionale.

É sopravvenuta, però, nel frattempo la L. 24 novembre 1981 n. 689 che all'art. 5 ha espressamente previsto e regolato l'istituto del concorso di persone nelle violazioni amministrative, così come il Pretore aveva auspicato: e poiché spetta al giudice di merito valutare se sussista, e quale sia, l'incidenza della legge sopravvenuta sulla sollevata questione, gli atti debbono essergli restituiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, di cui all'ordinanza in epigrafe, al Pretore di Bassano del Grappa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 16 giugno 1983.