ORDINANZA N. 167
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 48, terzo comma, e 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (condizioni ostative alla concessione della semilibertà), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1981 dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Perugia sull'istanza proposta da Marzorati Mauro, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1981;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che la sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Perugia, provvedendo in ordine all'istanza di concessione della semilibertà avanzata dal detenuto Marzorati Mauro, condannato per il reato di strage commessa per attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 cod. pen.), con ordinanza del 26 marzo 1981 (in G.U. n. 325 del 25 novembre 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma (modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 Cost.;
che secondo l'ordinanza di rimessione le norme denunziate, ponendo come ostativi alla concessione della semilibertà soltanto alcuni reati contro il patrimonio e non anche i delitti contro l'incolumità pubblica (come la strage), danno luogo al vizio di eccesso di potere legislativo per irrazionalità della disciplina posta in essere;
che non vi sono parti costituite.
Considerato che la detta ordinanza tende alla introduzione nell'ordinamento giuridico, attraverso la pronuncia di questa Corte, di una norma che preveda una nuova causa ostativa alla concessione della semilibertà;
che non compete a questa Corte emettere sentenze additive che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo deve considerarsi manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma (modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n. 354, sollevata dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1, 2, 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1983.