ORDINANZA N. 160
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1979 dal Giudice conciliatore di Mantova nel procedimento civile vertente tra Ramanzini Aldo e Collini Luigi iscritta al n. 838 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 i1 Giudice relatore Ettore Gallo.
Il giudice conciliatore di Mantova, nel procedimento civile e coll'ordinanza di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 l. 27 luglio 1978 n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost., sostenendo che si verifica grave disparità fra coloro che, con unico atto, stipulano contratto di locazione sia di locali destinati ad abitazione sia di autorimessa, e coloro che, invece, stipulano due atti distinti ed autonomi. In questo secondo caso, ad avviso del Conciliatore, potrebbe verificarsi ingiusta speculazione, potendo il locatore invocare l'applicazione di un canone di libero mercato per il contratto relativo all'autorimessa, con conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 Cost..
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata.
Va rilevato, però, che l'ordinanza in parola non solo non motiva in punto di rilevanza, ma non fa nemmeno il più fugace accenno alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice, sì che non é dato in alcun modo di conoscere se la sollevata questione abbia effettivamente carattere di pregiudizialità rispetto al caso da risolvere.
Ne deriva che, in aderenza all'ormai reiterata e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice Conciliatore di Mantova, coll'ordinanza in epigrafe, in ordine agli artt. l, 12 e 13 della l. 27 luglio 1978, n. 392 e in relazione all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1983.