Ordinanza n. 158 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 158

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151 (Indennità premio di fine servizio) promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1977 dal Pretore di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Calegari Margherita ed altra e INADEL, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978;

visti l'atto di costituzione di Calegari Margherita ed altra e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il Pretore di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio ai lavoratori dipendenti assistiti dall'INADEL dimissionari con meno di 25 anni di servizio per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., nel presupposto che la condizione dettata dalla norma impugnata crei una discriminazione ingiustificata a danno dei predetti dipendenti rispetto agli impiegati civili dello Stato.

Considerato che analoga questione é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 46 del 28 gennaio 1983;

che non vengono prospettati e non sussistono motivi tali da indurre la Corte a discostarsi da detta giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza emessa dal Pretore di Genova il 28 dicembre 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria l'8 giugno 1983.