Ordinanza n. 152 del 1983

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ORDINANZA N. 152

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), come modif. dagli artt. 1 e 2 della legge 10 novembre 1970, n. 852 (sospensione cautelare degli amministratori comunali e provinciali sottoposti a procedimento penale) promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1976 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto dal Comune di Arcevia contro il Comitato regionale di controllo della Regione Marche e contro la Regione Marche, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 1976;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche dubita, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 113, 3, 51, 24 e 97, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 270, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - come modificato dagli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 10 novembre 1970, n. 852 - la quale prevede che il sindaco, il presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e provinciali ed i componenti il consiglio direttivo dei consorzi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli artt. 8, nn. 7, 8 e 44, n. 11 r.d. citato "o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore ad un anno", "rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio" (sospensione che peraltro "cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato");

che tale questione é stata sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto la validità di alcune delibere della Giunta municipale del Comune di Arcevia, contestata in quanto erano state assunte con la partecipazione del Sindaco, ritenuto sospeso ope legis dalle funzioni in base alle norme predette perché condannato con sentenza di primo grado alla pena della multa di L. 200.000 per il reato di cui all'art. 323 c.p.;

considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 852 del 1970, é stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977 n. 286, in forza del quale, per quanto può rilevare nel presente giudizio, "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo";

che la valutazione circa l'applicabilità della nuova disposizione nel giudizio a quo involge una questione di natura interpretativa in ordine alla quale spetta al medesimo TAR delle Marche pronunciarsi;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché valuti se la norma sopravvenuta incida o meno sulla rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale delle Marche, sezione speciale di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno l983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria l'8 giugno 1983.