ORDINANZA N. 146
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1976 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mori Bianco e l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1977.
Visti l'atto di costituzione di Mori Bianco e dell'ENASARCO e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Rilevato che il Pretore di Firenze, con ordinanza 30 ottobre 1976, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione;
considerato che la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39 legge n. 12 del 1973 é stata dichiarata non fondata con sentenza 24 maggio 1977, n. 112, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sulla base di considerazioni che escludono pure il contrasto della stessa norma con l'art.38, comma secondo, della Costituzione;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) sollevata dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 31/05/1983.