ORDINANZA N. 141
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Alessandro Pace
contro il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del Tesoro e della Sanità in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'annullamento del decreto 21 settembre 1981 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 12 novembre 1981, e relativo ai criteri generali delle convenzioni di tesoreria delle Unità Sanitarie Locali. Il decreto impugnato avrebbe invaso sulla base dell'art. 35 della legge n. 119 del 1981, di cui si chiede la previa dichiarazione di incostituzionalità, a giudizio della ricorrente la propria competenza in materia di contabilità delle Unità Sanitarie Locali ad essa spettante sulla base degli artt. 4, n. 7 e 16 dello Statuto Trentino-Alto Adige.
Visti gli atti e i documenti con il ricorso;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato presentata dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il relatore, Giudice costituzionale Antonio La Pergola;
visto l'atto di rinunzia alla sospensione del decreto impugnato depositato dalla Regione Trentino-Alto Adige in data 31 marzo 1983.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1983.