ORDINANZA N. 125
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia con atto notificato il 3 febbraio 1983 e depositato l'11 febbraio 1983 contro il Presidente del Consiglio dei ministri
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159 (pervenuta alla Regione il 6 dicembre 1982) del Ministero delle Finanze-Direzione Generale per la finanza locale -; provvedimento con il quale detto Ministero ha rilevato che l'IGE all'importazione non andava compresa nella previsione dell'art. 49 n. 5 dello Statuto speciale di autonomia del Friuli-Venezia Giulia; ha accertato la conseguente maggiore corresponsione alla detta Regione, sugli importi sostitutivi dell'IGE (art. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638) e per il periodo 1973-1982, della somma complessiva di L. 186 miliardi e 438.158.718; ed ha disposto il recupero di detta somma nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia; così violando, secondo la ricorrente, il principio costituzionale del divieto di autotutela nei rapporti fra Stato e Regioni, desumibile dall'art. 134 della Costituzione, nonché gli artt. 65 e 29 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'avvocato Generale dello Stato, atto depositato in data 22 febbraio 1983.
Udito il relatore, prof. Ettore Gallo;
e uditi, altresì per la Regione Friuli-Venezia Giulia l'avv. Gaspare Pacia e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avvocato di Stato Giorgio d'Amato;
considerato che non sussiste l'obiettiva impossibilità di restituzione in pristino qualora il giudizio di merito dovesse risolversi a favore della ricorrente, né d'altra parte appare irreparabile il danno che la Regione verrebbe a subire a seguito del parziale recupero frattanto disposto dal Ministero delle Finanze, posto che - secondo le dichiarazioni rese a verbale dall'Avvocato dello Stato in camera di consiglio il recupero é stato programmato dal Ministero per il corso di un decennio, attraverso una parziale e graduale compensazione annua con le somme che lo Stato sarà via via per erogare alla Regione,
che, pertanto, non sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronunzia sul rito e sul merito, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1983.