ORDINANZA N. 124
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Veneto in persona del Presidente protempore della Giunta regionale, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del d.P.R. 29 maggio 1982 con cui, in conformità al parere del Consiglio di Stato, I sez., n. 18 del 7 marzo 1980, é stato accolto il ricorso al Capo dello Stato proposto in data 10 agosto 1973 dal Sindaco del Comune di Canazei ai sensi dell'art. 267 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, stabilendo che il confine sulla Marmolada tra il Comune di Canazei (provincia di Trento) ed il Comune di Rocca Pietore (provincia di Belluno) e conseguentemente tra le Regioni Trentino-Alto Adige e Veneto passa lungo il crinale dell'intero gruppo dolomitico, con conseguente appartenenza al Comune di Canazei della porzione di territorio in contestazione comprendente tutta la parte a nord e a nord-est del massiccio della Marmolada, che racchiude l'intero ghiacciaio ivi esistente;
visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento;
udito il relatore, Giudice costituzionale Alberto Malagugini;
visto l'atto di rinuncia alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato depositato dalla Regione Veneto in data 12 aprile 1983, nonché la pedissequa adesione a tale rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1983.