Ordinanza n. 123 del 1983
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 123

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione siciliana in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Giuseppe Fazio e Prof. Antonino Palazzo contro il Presidente del Consiglio dei ministri, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 24 maggio 1982 (contenente Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie) e del successivo decreto di modifica emesso dallo stesso Ministro d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo il 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 28 giugno 1982, decreti con i quali é stato stabilito - salvo talune deroghe ivi espressamente previste - il divieto di afflusso nelle isole Eolie di Vulcano, Filicudi, Stromboli e Panarea, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse, per il periodo 1 luglio 1982-31 agosto 1982, in quanto, secondo il ricorrente, tali provvedimenti sarebbero stati adottati in violazione dell'art. 20 dello Statuto di autonomia e delle norme contenute nei d.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo) e 30 agosto 1975, n. 640 (Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo), in conflitto con le attribuzioni amministrative statutariamente spettanti alla Regione siciliana.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.

Udito il Giudice relatore Giovanni Conso e udito per la Regione siciliana l'avv. Prof. Giuseppe Fazio.

Considerato che l'efficacia dei due provvedimenti impugnati era limitata al periodo dal 1 luglio 1982 al 31 agosto 1982;

ritenuto che, essendosi esaurita l'efficacia di entrambi i provvedimenti, é venuto meno il presupposto stesso della sospensione richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sul rito e sul merito, rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1983.