ORDINANZA N. 123
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione siciliana in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Giuseppe Fazio e Prof. Antonino Palazzo contro il Presidente del Consiglio dei ministri, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 24 maggio 1982 (contenente Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie) e del successivo decreto di modifica emesso dallo stesso Ministro d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo il 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 28 giugno 1982, decreti con i quali é stato stabilito - salvo talune deroghe ivi espressamente previste - il divieto di afflusso nelle isole Eolie di Vulcano, Filicudi, Stromboli e Panarea, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse, per il periodo 1 luglio 1982-31 agosto 1982, in quanto, secondo il ricorrente, tali provvedimenti sarebbero stati adottati in violazione dell'art. 20 dello Statuto di autonomia e delle norme contenute nei d.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo) e 30 agosto 1975, n. 640 (Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo), in conflitto con le attribuzioni amministrative statutariamente spettanti alla Regione siciliana.
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Udito il Giudice relatore Giovanni Conso e udito per la Regione siciliana l'avv. Prof. Giuseppe Fazio.
Considerato che l'efficacia dei due provvedimenti impugnati era limitata al periodo dal 1 luglio 1982 al 31 agosto 1982;
ritenuto che, essendosi esaurita l'efficacia di entrambi i provvedimenti, é venuto meno il presupposto stesso della sospensione richiesta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni decisione sul rito e sul merito, rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1983.