ORDINANZA N. 122
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
contro
il Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della sentenza n. 92 del 18 marzo 1983 del Pretore di Monfalcone.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
udito il relatore Guglielmo Roehrssen;
ritenuto che - il Pretore di Monfalcone ha promosso un giudizio penale nei confronti del Sindaco - Marocco Mario - e del Presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno di Grado - Gregori Giovanni - imputandoli del reato di cui all'art. 1161, n. 1, cod. nav., entrambi per avere impedito l'uso pubblico del demanio marittimo, sottoponendo l'intera spiaggia di Grado ed il lido, gestiti in regime di concessione, a recinzione completa e continua, inibendo qualsiasi accesso al mare da parte del pubblico; il secondo anche per essersi sostituito nella gestione di una spiaggia al concessionario senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 46 cod. nav.;
che con sentenza n. 92 del 1982, emessa il 18 marzo 1982, il Pretore di Monfalcone ha accertato la sussistenza di detti fatti ed ha ritenuto che essi integrino estremi oggettivi di reato, ma ha prosciolto gli imputati per carenza "del requisito della coscienza dell'antigiuridicità" della loro azione;
che in detta sentenza il Pretore di Monfalcone ha affermato: "Sarà tuttavia attendersi per l'avvenire un diverso atteggiamento degli imputati e della stessa P. A. concedente, alla quale andrà opportunamente notificata, per tutte le determinazioni di competenza, copia della presente sentenza passata in giudicato";
che con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 15 giugno 1982, il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, ravvisando nell'affermazione anzidetta una sostanziale intimidazione a rendere libera la spiaggia di Grado, ha chiesto la sospensione di tale intimazione e l'annullamento della sentenza "nella parte in cui contiene codesta intimazione" dichiarando "che non spetta al pretore il potere d'impartire prescrizioni sulle modalità d'uso della spiaggia di Grado";
considerato che la suddetta sentenza 18 marzo 1982 del Pretore di Monfalcone nella parte in cui contiene la censurata "intimazione" non é in alcun modo suscettibile di esecuzione e, quindi, di produrre il danno che costituisce il presupposto della richiesta sospensione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta l'istanza di sospensione della sentenza n. 92 del 18 marzo 1982, presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1983.