ORDINANZA N. 120
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Predieri
contro il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, con il quale veniva accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato dei signori Giovanni e Luigi Pomante per l'annullamento della delibera del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 226/9 del 13 marzo 1975 (approvazione del piano regolatore generale del Comune di Roseto); in quanto il decreto impugnato, annullando un atto regionale, avrebbe invaso la competenza amministrativa della Regione configurata dall'art. 118 della Costituzione e dal d.P.R. n. 616 del 1977 (trasferimento alle Regioni delle funzioni statali).
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il relatore, Giudice costituzionale Brunetto Bucciarelli Ducci;
visti l'atto di rinunzia alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, depositato dalla Regione Abruzzo in data 29 marzo 1983, nonché la pedissequa adesione dell'Avvocatura dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1983.