ORDINANZA N. 119
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Sardegna, notificato il 6 ottobre e depositato il 15 ottobre 1981
contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 30 luglio 1981 del Ministro del Tesoro ("Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità").
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il relatore, giudice costituzionale Livio Paladin; e uditi, altresì per la Regione Sardegna l'avv. Giuseppe Guarino e, per il Presidente del Consiglio dei ministri, il sostituto avvocato generale dello Stato Paolo Vittoria.
Ritenuto che la Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando il decreto 30 luglio 1981 del Ministro del tesoro, emanato in applicazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119; ed ha prodotto contestuale istanza di sospensione, adducendo che "l'esecuzione dell'atto impugnato in pendenza di ricorso, darebbe luogo ad evidenti gravi pregiudizi per l'interesse pubblico, imponendo il trasferimento delle disponibilità finanziarie della Regione Sardegna, nella quasi totalità al tesoro con la perdita per la Regione delle entrate relative ai fondi stessi...".
Considerato che, successivamente alla sentenza n. 95 del 1981, richiamata a sostegno del ricorso in esame, la Corte ha dichiarato non fondata, con la sentenza n. 162 del 1982, le questioni di legittimità costituzionale dei commi primo, secondo, quarto, quinto e decimo dell'art. 40 della citata legge n. 119 del 1981, sollevate - fra l'altro - dalla Regione Sardegna;
considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le "gravi ragioni" di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Sardegna, per la sospensione dell'esecuzione del decreto 30 luglio 1981 del Ministro del tesoro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1983.