SENTENZA N. 105
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 maggio 1974, n. 217 (Sistemazione giuridico - economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario) promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Rugiero Michele contro il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministro di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976.
Visti l'atto di costituzione di Rugiero Michele e del Ministero di Grazia e Giustizia e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Domenico Ambrosio, per Rugiero Michele e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Ministero di Grazia e Giustizia e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - con ordinanza emessa il 14 novembre 1975 - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 18 maggio 1974, n. 217, in riferimento all'art. 3 Cost.: questione sollevata dal ricorrente, Michele Rugiero, vice pretore onorario reggente la Pretura di Savelli, al quale era stato negato il trattamento previsto dalla legge suddetta.
Riguardando i soli vice pretori incaricati e non i vice pretori reggenti, la legge stessa comporterebbe un trattamento differenziato non corrispondente ad una diversa situazione "di fatto e di diritto". Oggettivamente, in entrambi i casi i vice pretori esplicherebbero identiche funzioni, in mancanza del titolare dell'ufficio. Soggettivamente, inoltre, si tratterebbe pur sempre di "magistrati onorari", che potrebbero non essere iscritti all'albo professionale; sicché non avrebbe rilievo "che per l'incaricato di funzioni giudiziarie é richiesta la condizione che egli non eserciti la professione forense, mentre per il reggente é vietata l'attività professionale solo nella sede di pretura da lui retta".
In realtà - conclude il giudice a quo - "poiché la legge n. 217/1974 ha inteso sostanzialmente sanare situazioni pregresse di funzionari onorari che per anni si sono sacrificati dedicandosi indefessamente all'esplicazione dell'attività giurisdizionale per il corrispettivo di una semplice indennità e in base ad incarichi rinnovati ogni semestre, quanto meno si sarebbe dovuto prevedere che di essa potessero beneficiare pure i vicepretori reggenti non iscritti all'albo le cui funzioni avessero avuto una certa durata".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si é costituito il Rugiero, chiedendo l'accoglimento dell'impugnativa.
Sulla stessa linea dell'ordinanza di rimessione, il ricorrente ha in particolare osservato che i vice pretori onorari incaricati sono chiamati a sostituire gli uditori giudiziari mancanti, mentre i reggenti sostituiscono il titolare; che gli incaricati sono magistrati onorari "in sott'ordine", mentre i reggenti ricoprono un ufficio direttivo; che, per l'art. 3 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, ad essi é anche affidata la direzione del carcere mandamentale; che infine, in via normale, gli incaricati possono contare sulla collaborazione di altri magistrati, mentre i reggenti "assommano tutto il carico di lavoro del titolare mancante".
3. - S'è inoltre costituito il Ministro di grazia e giustizia ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: entrambi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso nel senso della non fondatezza.
La posizione dei vice pretori onorari, nominati in base all'art. 101 dell'ordinamento giudiziario, non sarebbe infatti equiparabile a quella dei vice pretori incaricati, di cui all'art. 32, secondo comma, dell'ordinamento medesimo. Quanto ai primi, l'Avvocatura dello Stato osserva che essi esplicano "un'attività vicaria", sostituendo il Pretore titolare "con la possibilità di svolgere altra attività retribuita, ivi compresa la possibilità di esercitare la professione forense in sedi giudiziarie diverse dalla sede di Pretura da loro retta e quindi di iscriversi alla Cassa di Previdenza ed assistenza degli avvocati"; quanto invece ai secondi, essi "occupano un posto di pianta organica... ed é loro vietato di esercitare la professione forense o altra attività retribuita, per cui non potevano" - si aggiunge - "godere prima della entrata in vigore della legge n. 217, di alcun trattamento di quiescenza".
4. - Nella pubblica udienza, la difesa del Rugiero ha preliminarmente contestato che la sopravvenuta legge 4 agosto 1977, n. 516, pur concernendo la sistemazione dei vice pretori onorari reggenti, imponga o consenta la restituzione degli atti al giudice a quo: la legge stessa, infatti, non risolverebbe lo specifico problema in esame, poiché non determinerebbe un'integrale equiparazione delle due categorie poste a raffronto.
Per contro, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto, in via principale, l'esigenza che il giudice a quo riesamini - in vista del vigente trattamento dei vice pretori reggenti - la rilevanza della proposta questione.
Considerato in diritto
1. - L'impugnativa promossa dal TAR della Calabria ha per oggetto la legge 18 maggio 1974, n. 217 ("Sistemazione giuridico - economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario"), e più precisamente l'art. 1 della legge medesima: per effetto del quale i vice pretori "conservano l'incarico a tempo indeterminato" (fino allo scadere del 65 anno di età e salva l'eventualità di una revoca deliberata dal Consiglio superiore della magistratura), si vedono corrisposto "lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale" e sono assoggettati alle disposizioni del d.leg. n. 147 del 1948 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge n. 1077 del 1966, della legge n. 336 del 1970, dell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario modificato dalla legge n. 704 del 1961, nonché "di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato". Tale disciplina sarebbe infatti lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, "nella parte in cui non contempla" - come si legge nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - "quali destinatari dei benefici giuridico - economici da essa previsti, i vice pretori onorari reggenti le preture prive di titolare".
2. - In proposito, dev'essere anzitutto valutata - secondo l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato - l'incidenza della sopravvenuta legge 4 agosto 1977, n. 516, che ha esteso "i benefici tutti previsti dall'art. 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 1 luglio 1976", a favore dei "vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'art. 101 dell'ordinamento giudiziario..., in servizio al 30 giugno 1976,... e che alla data indicata: a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni...; b) non esercitino né abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, né altra attività retribuita".
L'area di applicazione di questo jus superveniens é, tuttavia, così circoscritta da far escludere - come ha notato la difesa del ricorrente-che il TAR della Calabria debba in tal senso riesaminare la rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza emessa il 14 novembre 1975. Dagli atti del presente giudizio (oltre che dal fascicolo del giudizio a quo) si ricava che il ricorrente é stato nominato vice pretore onorario reggente a partire dal 5 giugno 1965. E da ciò discende che la legge n. 516 del 1977 non é suscettibile, per un duplice ordine di ragioni, di risolvere i problemi all'esame del TAR: in primo luogo, perché il ricorrente non aveva ancora esercitato per quindici anni le funzioni di reggente, alla data del 30 giugno 1976, fissata dall'art. 1, primo comma, della legge stessa; in secondo luogo, perché il ricorso concerne comunque - fra l'altro - la pretesa corresponsione dello stipendio spettante ai magistrati di tribunale, in applicazione della legge n. 217 del 1974, per un periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 516 del 1977.
3. - Nel merito, la questione non é fondata.
Per cogliere il divario esistente fra la categoria dei vice pretori incaricati, di cui al capoverso dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario, e la categoria dei vice pretori reggenti, previsti dall'art. 101, terzo comma, dell'ordinamento medesimo, basta infatti confrontare le due disposizioni testé ricordate.
Stando alla prima di esse, "se nelle preture indicate nella tabella M" (ora sostituita dalla tabella D, allegata al d.P.R. 30 agosto 1951 n. 757) "mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in loro vece,... vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense"; stando invece alla seconda previsione normativa, "in caso di mancanza o di impedimento del titolare", cui non si possa altrimenti rimediare, "le funzioni sono esercitate... dal vice pretore onorario o da uno dei vice pretori onorari". Diversamente dai vice pretori incaricati, i vice pretori reggenti non entrano dunque a comporre l'ufficio pretorile, ma esercitano solo funzioni vicarie; non si vedono precluso a priori qualunque esercizio della professione forense, né il corrispondente trattamento di quiescenza (anche se recenti circolari del Consiglio superiore della magistratura prescrivono che gli stessi reggenti devono impegnarsi a non trattare cause innanzi alla pretura od alla sezione di pretura cui siano destinati); e possono, infine, supplire il pretore titolare in ogni sede, anziché nelle sole preture indicate dalla predetta tabella.
D'altronde, nel corso dei lavori preparatori della legge impugnata e della stessa legge n. 516 del 1977, si é costantemente dato atto che i vice pretori reggenti non potevano venire del tutto assimilati ai vice pretori incaricati. Del pari, anche i vari progetti che miravano ad una contemporanea "sistemazione giuridico - economica" di questi due tipi di magistrati onorari, ponevano pur sempre, quanto ai vice pretori reggenti, la duplice condizione di non esercitare affatto la professione forense e di avere svolto le proprie funzioni per un congruo periodo di tempo, da determinare per mezzo di valutazioni discrezionali.
Di ciò dimostra aver tenuto conto lo stesso giudice a quo, là dove censura - in particolar modo-la mancata estensione dei benefici in esame ai "vicepretori reggenti non iscritti all'albo le cui funzioni avessero avuto una certa durata". Ma scelte del genere sono ovviamente riservate al legislatore; mentre alla Corte compete soltanto di accertare se la differenziazione delle due categorie in esame sia tanto irragionevole da risultare arbitraria. Ed in questi termini occorre concludere che la pretesa violazione del principio costituzionale di eguaglianza non sussiste, né precedentemente né successivamente all'entrata in vigore della legge n. 516 del 1977.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 18 maggio 1974, n. 217, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1983.