Ordinanza n. 98 del 1983

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ORDINANZA N. 98

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento - Dichiarazione di contumacia, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di Cestari Renzo, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 c.p.p. nella parte in cui in caso di impedimento fisico dell'imputato al momento della apertura del dibattimento impongono il rinvio a nuovo ruolo e non prevedono alternativamente la sospensione della prescrizione in questo caso, ovvero la procedura per l'esame a domicilio previsto dagli artt. 453 e 454 c.p., in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.

Considerato che la prima soluzione appare inammissibile e perché irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova norma penale sostanziale;

che la seconda non tiene conto che ai sensi dell'art. 24 Cost. l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento;

che comunque é quest'ultima soluzione quella che il giudice a quo dichiara di preferire.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 18 aprile 1983.